Le scelte dell'Italia in merito alle opzioni del Regolamento 1606/2002

Il Regolamento Europeo n. 1606/2002 prevede la facoltà per gli Stati membri dell'Unione Europea di richiedere, ovvero di consentire, l'utilizzo degli IFRS anche per la predisposizione dei bilanci consolidati delle società non quotate, nonchè per la redazione dei bilanci non consolidati.

Le scelte del legislatore italiano in merito alla parte opzionale del Regolamento 1606/2002 sono state rese note il 23 settembre 2003, quando il Senato della Repubblica ha approvato la cosiddetta Legge Comunitaria per il 2003.
 
In particolare, l'art. 25 della Legge ora richiamata prevede:
 
a) l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla successiva lettera e);

b) l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, salvo quanto previsto alla successiva lettera e);

c) l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;

d) l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle imprese di assicurazione;

e) l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;

f) la facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, a condizione che non siano imprese di assicurazione o imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

La legge in oggetto, infine, conferisce al Governo delega per la modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa e per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.


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